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Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - Sede di Cicciano (Na) Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - Sede di Cicciano (Na) Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - Sede di Cicciano (Na) Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - Sede di Cicciano (Na)

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

UNITRE

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’

APS
SEDE DI CICCIANO
STATUTO

Approvato dalla Assemblea ordinaria del 27 giugno 2024

Il presente statuto è stato approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo Settore del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/154 del 3 agosto 2023
Art. 1 – Denominazione
1) E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, l’Associazione e sede locale dell’UNITRE
di CICCIANO, aderente alla Rete associativa “Associazione Nazionale delle Università della Terza Età” –
APS.
2) L’Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÁ - UNITRE -
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – SEDE DI CICCIANO”, con sede legale in Cicciano (Na) a seguito
dell’iscrizione nella sezione APS del Registro unico nazionale del terzo settore e, per la durata della stessa,
l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo APS.
3) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo è l’Organo
deputato a deliberarne il trasferimento.
4) L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Riconoscimento
La Sede locale, avendo ottenuto in data 14/11/2002 prot.n.3449/IMR/s.l. il riconoscimento ufficiale da
parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la
denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
Art. 3 – Finalità e attività
1) La Sede locale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 21 del D.Lgs. 117/2017),
e, più precisamente, tra quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale, le seguenti:
-educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di un’educazione permanente, ricorrente e
rinnovata e di un invecchiamento attivo;
-promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture
delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che
evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere” e che persegua la solidarietà intergenerazionale;
-contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e
laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando
iniziative concrete;
-sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali
promosse dagli Associati di ogni singola sede, o in collaborazione con altre sedi, attraverso l’Accademia di
Umanità e rivolte alle persone e al servizio del territorio.
2) L’Associazione realizza, in modo prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f),
i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli Associati, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati (Art 35 D.Lgs.17/207):
a) interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3) L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali
alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro
individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

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4) Può realizzare, inoltre, attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività anche attraverso la
richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, come previsto dall’art. 7 del
CTS
Art. 4 – Adesioni
1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione
sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
2) Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e che partecipano alle
attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie
generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i
Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
4) L’ammissione viene annotata nei libri degli associati. L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda
deve essere motivata e comunicata al richiedente che può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si
pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
6) Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione
Nazionale.
Art. 5 – Associati - diritti e doveri
1) Sono Associati:
a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede
locale;
b) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
c) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all’Associazione per
condividerne le attività e la cui domanda sia stata accettata
2) Gli Associati hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
e) votare in Assemblea (elettorato attivo) decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati
f) proporre la propria candidatura a cariche sociali (elettorato passivo) decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel
libro egli Associati, considerando questo lasso di tempo un requisito indispensabile per acquisire una
adeguata esperienza e conoscenza ella realtà dell’associazione;
g) denunziare i atti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS.
3) Hanno il dovere di:
a) rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
b) rispettare le delibere degli organi sociali;
c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla
realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
d) non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione;
e) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente
stabiliti all’organo competente.
4) Si perde la qualità di Associato per recesso e esclusione:
a) per esercitare il diritto di recesso l’Associato comunica per iscritto al Consiglio Direttivo la propria
volontà di recedere e contestualmente restituisce la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla
data del Consiglio Direttivo Medesimo;
b) l’Associato può essere escluso per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, per
violazione degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato
danni anche morali all’Associazione. L’esclusione, così come la definizione del catalogo dei provvedimenti
disciplinari applicabili, è normata dal Regolamento di attuazione del presente statuto. La delibera, sia

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dell’esclusione sia di altri provvedimenti disciplinari, è di competenza del Consiglio Direttivo (Organo di
Amministrazione). Prima della delibera di esclusione, l’Associato deve essere portato a conoscenza degli
addebiti contestatigli e può presentare le proprie difese entro 30 giorni. Avverso qualunque sanzione
disciplinare può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Assemblea
convocata nella prima seduta utile.
Art. 6 – Organi della Sede Locale
Sono Organi della Sede locale:
a) L’Assemblea generale degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
c) Il Presidente
d) L’Organo di Controllo, se previsto, oppure se obbligatorio al ricorrere delle condizioni i cui all’art. 30
CTS (vedi successivo art. 15);
e) Collegio dei Probiviri se previsto (vedi successivo art. 17)
Art. 7 – Volontari e attività di volontariato
1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo
dell’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo
forfetario.
2) I volontari possono anche essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato.
3) I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017.
Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
1) L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati i componenti del Consiglio
Direttivo e, se previsti, l’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri. L’Assemblea può eleggere
direttamente il Presidente scegliendo tra gli associati. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre
anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
2) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
3) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di
almeno un terzo dei componenti l’Assemblea; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare
l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
4) L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere
inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, oppure con
un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data
fissata, oppure ancora pubblicato sul sito dell’Associazione o tramite social media e/o newsletter.
L’Assemblea è valida anche se convocata non in presenza.
5) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi
componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da
tenersi almeno 24 ore dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti. E’ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via
telematica, con modalità che consentano la verifica dell’identità dei votanti e per preservare il voto segreto
se previsto.
6) L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) elegge e revoca le cariche sociali; accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
b) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

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d) nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento
Nazionale;
e) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo e il bilancio
sociale nei casi in cui è obbligatorio redigerlo ai sensi dell’art 14 comma 1 CTS;
f) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota
associativa Nazionale; delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo in merito alla
non ammissibilità delle richieste di associazione;
g) delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio direttivo che dispongono l’esclusione degli
associati o altri provvedimenti disciplinari.
h) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente (vedi
art. 25 CTS);
i) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
7) L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto e
delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l’Assemblea ordinaria.
8) L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) modifiche statutarie
b) scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione ai sensi dell’art. 20 del presente
Statuto.
ART. 9– Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo, i cui componenti, all’atto dell’elezione, devono essere iscritti nel libro degli
associati da almeno 12 mesi (art.5 par.2 c. b.), è composto da:
a) Il Presidente;
b) Il/i Vice Presidente/i;
c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
2) Al Consiglio Direttivo compete:
a) eleggere, al proprio interno, nella prima riunione di insediamento, il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il
Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi; in caso di elezione diretta del Presidente da parte
dell’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina Vice Presidente/i, Segretario, Tesoriere e Direttore dei
corsi
b) proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
c) curare la formazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea degli Associati;
d) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa
vigente;
e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
f) elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento della Sede, da sottoporre all’Assemblea
per l’approvazione;
g) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole
alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
h) deliberare sulle domande di adesione all’Associazione;
i) deliberare sull’esclusione degli Associati e sugli altri provvedimenti disciplinari nei loro riguardi;
j) individuare le attività diverse come previsto dall’ art. 3 comma 3.
3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le
deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta: cinquanta per cento più uno dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
a) convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;

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b) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea generale degli Associati e formulare l’ordine del
giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede
locale in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale degli associati e del Consiglio Direttivo;
d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai
componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
Art. 11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12 – Il Direttore dei Corsi
1) Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei
corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale,
avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
Art. 13 – Il Segretario
1) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli
assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
2) Cura la tenuta dei registri di cui all’art. 19.
3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 14 – Il Tesoriere
1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di
proprietà della Sede.
2) Provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo,
per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.
3) Redige la relazione che accompagna il bilancio consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali
conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può
essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 15 – Organo di Controllo
1) Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all’art 30 comma 2 del CTS,
l’Assemblea elegge un Organo di controllo, collegiale o monocratico.
2) Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti
dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’ art.2397, comma 2, del
Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da
almeno uno dei componenti.
3) L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento.
4) L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che
l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14 del CTS. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
5) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
6) L’Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell’assemblea, al superamento
dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso
l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
7) L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della
complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire

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Art. 16 Organo di revisione legale dei conti
1) L’Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all’art. 31 D.Lsg 17/2017, e nel caso in cui la unzione
di revisione legale non sia attribuita all’organo di controllo, ai sensi del comma 6 del precedente art.15,
nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
2) In ogni caso, l’Assemblea può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione
della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza i contributi pubblici da gestire.
Art. 17 Collegio dei Probiviri (facoltativo)
1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, anche
al di fuori dei propri componenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai tre membri effettivi al loro
interno. I probiviri restano in carica tre anni.
2) Il Collegio dei probiviri ha il compito di dirimere, in via conciliativa, le controversie che possono
sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli associati e tra gli associati e l’associazione, o tra gli
organi della stessa e di decidere in merito, a seguito dei ricorsi proposti, in materia di provvedimenti
disciplinari.
3) Il Collegio dei probiviri giudica eventuali ricorsi di aspiranti associati avverso il diniego di iscrizione
all’associazione.
4) Il Collegio dei probiviri, atto salvo il diritto delle parti di essere sentite, decide secondo equità.
Art.18 Bilancio d’esercizio- Bilancio sociale
1) L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno successivo, fatte
salve le autonomie regionali.
2) E’ fatto obbligo di redigere il bilancio d’esercizio (anche nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in
cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi art. 13 D.Lgs. 117/2017) predisposto dal Consiglio
Direttivo e successivamente approvato dall’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
3) L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati,
collaboratori, amministratori e atri organi associativi (art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta.
Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
4) Il bilancio sociale viene redatto dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle condizioni previste all’ art. 14
del CTS e approvato dall’Assemblea.
Art. 19 – Patrimonio
1) Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate è utilizzato per lo svolgimento di attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli
scopi dell’Associazione;
c) dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 117/17.
d) da rimborsi per convenzioni
e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.
2) E’vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e Associati,
anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
Art. 20 – Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
Art. 21 – Libri Sociali
1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

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a) libro degli Associati;
b) registro dei Volontari;
c) libro verbali Assemblea degli Associati;
d) libro verbali Consiglio Direttivo;
e) libro verbali Organo di Controllo, (quando previsto).
f) libro verbali Collegio dei Probiviri (quando previsto)
2) Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante
della conservazione e della riservatezza.
4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 22 – Scioglimento della Sede Locale
1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza
del settantacinque per cento dei componenti.
2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le
disposizioni degli artt. 9 e 50 comma 2 del D.lgs. 117 del 3.07.2017.
3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere
trasmessi alla Segreteria Nazionale.
Art. 23 – Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e
regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione
Nazionale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Chiara Altieri Maria De Riggi

Tuesday the 22nd. UNITRE - Sede e Ufficio di Segreteria Corso Garibaldi, int. civ. 35 - 80033 Cicciano (Napoli) - E-mail: info@unitrecicciano.it - Tel. 377.23.56.193 - Joomla Site Templates