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Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - Sede di Cicciano (Na) Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - Sede di Cicciano (Na) Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - Sede di Cicciano (Na) Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - Sede di Cicciano (Na)

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

UNITRE

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’

APS
SEDE DI CICCIANO
STATUTO

Approvato dalla Assemblea ordinaria del 27 giugno 2024

Il presente statuto è stato approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo Settore del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/154 del 3 agosto 2023
Art. 1 – Denominazione
1) E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, l’Associazione e sede locale dell’UNITRE
di CICCIANO, aderente alla Rete associativa “Associazione Nazionale delle Università della Terza Età” –
APS.
2) L’Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÁ - UNITRE -
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – SEDE DI CICCIANO”, con sede legale in Cicciano (Na) a seguito
dell’iscrizione nella sezione APS del Registro unico nazionale del terzo settore e, per la durata della stessa,
l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo APS.
3) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo è l’Organo
deputato a deliberarne il trasferimento.
4) L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Riconoscimento
La Sede locale, avendo ottenuto in data 14/11/2002 prot.n.3449/IMR/s.l. il riconoscimento ufficiale da
parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la
denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
Art. 3 – Finalità e attività
1) La Sede locale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 21 del D.Lgs. 117/2017),
e, più precisamente, tra quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale, le seguenti:
-educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di un’educazione permanente, ricorrente e
rinnovata e di un invecchiamento attivo;
-promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture
delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che
evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere” e che persegua la solidarietà intergenerazionale;
-contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e
laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando
iniziative concrete;
-sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali
promosse dagli Associati di ogni singola sede, o in collaborazione con altre sedi, attraverso l’Accademia di
Umanità e rivolte alle persone e al servizio del territorio.
2) L’Associazione realizza, in modo prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f),
i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli Associati, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati (Art 35 D.Lgs.17/207):
a) interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3) L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali
alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro
individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

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4) Può realizzare, inoltre, attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività anche attraverso la
richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, come previsto dall’art. 7 del
CTS
Art. 4 – Adesioni
1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione
sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
2) Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e che partecipano alle
attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie
generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i
Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
4) L’ammissione viene annotata nei libri degli associati. L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda
deve essere motivata e comunicata al richiedente che può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si
pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
6) Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione
Nazionale.
Art. 5 – Associati - diritti e doveri
1) Sono Associati:
a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede
locale;
b) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
c) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all’Associazione per
condividerne le attività e la cui domanda sia stata accettata
2) Gli Associati hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
e) votare in Assemblea (elettorato attivo) decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati
f) proporre la propria candidatura a cariche sociali (elettorato passivo) decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel
libro egli Associati, considerando questo lasso di tempo un requisito indispensabile per acquisire una
adeguata esperienza e conoscenza ella realtà dell’associazione;
g) denunziare i atti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS.
3) Hanno il dovere di:
a) rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
b) rispettare le delibere degli organi sociali;
c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla
realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
d) non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione;
e) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente
stabiliti all’organo competente.
4) Si perde la qualità di Associato per recesso e esclusione:
a) per esercitare il diritto di recesso l’Associato comunica per iscritto al Consiglio Direttivo la propria
volontà di recedere e contestualmente restituisce la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla
data del Consiglio Direttivo Medesimo;
b) l’Associato può essere escluso per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, per
violazione degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato
danni anche morali all’Associazione. L’esclusione, così come la definizione del catalogo dei provvedimenti
disciplinari applicabili, è normata dal Regolamento di attuazione del presente statuto. La delibera, sia

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dell’esclusione sia di altri provvedimenti disciplinari, è di competenza del Consiglio Direttivo (Organo di
Amministrazione). Prima della delibera di esclusione, l’Associato deve essere portato a conoscenza degli
addebiti contestatigli e può presentare le proprie difese entro 30 giorni. Avverso qualunque sanzione
disciplinare può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Assemblea
convocata nella prima seduta utile.
Art. 6 – Organi della Sede Locale
Sono Organi della Sede locale:
a) L’Assemblea generale degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
c) Il Presidente
d) L’Organo di Controllo, se previsto, oppure se obbligatorio al ricorrere delle condizioni i cui all’art. 30
CTS (vedi successivo art. 15);
e) Collegio dei Probiviri se previsto (vedi successivo art. 17)
Art. 7 – Volontari e attività di volontariato
1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo
dell’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo
forfetario.
2) I volontari possono anche essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato.
3) I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017.
Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
1) L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati i componenti del Consiglio
Direttivo e, se previsti, l’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri. L’Assemblea può eleggere
direttamente il Presidente scegliendo tra gli associati. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre
anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
2) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
3) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di
almeno un terzo dei componenti l’Assemblea; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare
l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
4) L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere
inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, oppure con
un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data
fissata, oppure ancora pubblicato sul sito dell’Associazione o tramite social media e/o newsletter.
L’Assemblea è valida anche se convocata non in presenza.
5) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi
componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da
tenersi almeno 24 ore dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti. E’ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via
telematica, con modalità che consentano la verifica dell’identità dei votanti e per preservare il voto segreto
se previsto.
6) L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) elegge e revoca le cariche sociali; accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
b) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

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d) nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento
Nazionale;
e) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo e il bilancio
sociale nei casi in cui è obbligatorio redigerlo ai sensi dell’art 14 comma 1 CTS;
f) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota
associativa Nazionale; delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo in merito alla
non ammissibilità delle richieste di associazione;
g) delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio direttivo che dispongono l’esclusione degli
associati o altri provvedimenti disciplinari.
h) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente (vedi
art. 25 CTS);
i) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
7) L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto e
delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l’Assemblea ordinaria.
8) L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) modifiche statutarie
b) scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione ai sensi dell’art. 20 del presente
Statuto.
ART. 9– Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo, i cui componenti, all’atto dell’elezione, devono essere iscritti nel libro degli
associati da almeno 12 mesi (art.5 par.2 c. b.), è composto da:
a) Il Presidente;
b) Il/i Vice Presidente/i;
c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
2) Al Consiglio Direttivo compete:
a) eleggere, al proprio interno, nella prima riunione di insediamento, il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il
Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi; in caso di elezione diretta del Presidente da parte
dell’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina Vice Presidente/i, Segretario, Tesoriere e Direttore dei
corsi
b) proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
c) curare la formazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea degli Associati;
d) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa
vigente;
e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
f) elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento della Sede, da sottoporre all’Assemblea
per l’approvazione;
g) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole
alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
h) deliberare sulle domande di adesione all’Associazione;
i) deliberare sull’esclusione degli Associati e sugli altri provvedimenti disciplinari nei loro riguardi;
j) individuare le attività diverse come previsto dall’ art. 3 comma 3.
3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le
deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta: cinquanta per cento più uno dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
a) convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;

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b) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea generale degli Associati e formulare l’ordine del
giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede
locale in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale degli associati e del Consiglio Direttivo;
d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai
componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
Art. 11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12 – Il Direttore dei Corsi
1) Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei
corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale,
avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
Art. 13 – Il Segretario
1) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli
assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
2) Cura la tenuta dei registri di cui all’art. 19.
3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 14 – Il Tesoriere
1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di
proprietà della Sede.
2) Provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo,
per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.
3) Redige la relazione che accompagna il bilancio consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali
conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può
essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 15 – Organo di Controllo
1) Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all’art 30 comma 2 del CTS,
l’Assemblea elegge un Organo di controllo, collegiale o monocratico.
2) Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti
dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’ art.2397, comma 2, del
Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da
almeno uno dei componenti.
3) L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento.
4) L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che
l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14 del CTS. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
5) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
6) L’Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell’assemblea, al superamento
dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso
l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
7) L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della
complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire

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Art. 16 Organo di revisione legale dei conti
1) L’Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all’art. 31 D.Lsg 17/2017, e nel caso in cui la unzione
di revisione legale non sia attribuita all’organo di controllo, ai sensi del comma 6 del precedente art.15,
nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
2) In ogni caso, l’Assemblea può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione
della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza i contributi pubblici da gestire.
Art. 17 Collegio dei Probiviri (facoltativo)
1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, anche
al di fuori dei propri componenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai tre membri effettivi al loro
interno. I probiviri restano in carica tre anni.
2) Il Collegio dei probiviri ha il compito di dirimere, in via conciliativa, le controversie che possono
sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli associati e tra gli associati e l’associazione, o tra gli
organi della stessa e di decidere in merito, a seguito dei ricorsi proposti, in materia di provvedimenti
disciplinari.
3) Il Collegio dei probiviri giudica eventuali ricorsi di aspiranti associati avverso il diniego di iscrizione
all’associazione.
4) Il Collegio dei probiviri, atto salvo il diritto delle parti di essere sentite, decide secondo equità.
Art.18 Bilancio d’esercizio- Bilancio sociale
1) L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno successivo, fatte
salve le autonomie regionali.
2) E’ fatto obbligo di redigere il bilancio d’esercizio (anche nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in
cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi art. 13 D.Lgs. 117/2017) predisposto dal Consiglio
Direttivo e successivamente approvato dall’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
3) L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati,
collaboratori, amministratori e atri organi associativi (art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta.
Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
4) Il bilancio sociale viene redatto dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle condizioni previste all’ art. 14
del CTS e approvato dall’Assemblea.
Art. 19 – Patrimonio
1) Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate è utilizzato per lo svolgimento di attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli
scopi dell’Associazione;
c) dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 117/17.
d) da rimborsi per convenzioni
e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.
2) E’vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e Associati,
anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
Art. 20 – Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
Art. 21 – Libri Sociali
1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

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a) libro degli Associati;
b) registro dei Volontari;
c) libro verbali Assemblea degli Associati;
d) libro verbali Consiglio Direttivo;
e) libro verbali Organo di Controllo, (quando previsto).
f) libro verbali Collegio dei Probiviri (quando previsto)
2) Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante
della conservazione e della riservatezza.
4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 22 – Scioglimento della Sede Locale
1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza
del settantacinque per cento dei componenti.
2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le
disposizioni degli artt. 9 e 50 comma 2 del D.lgs. 117 del 3.07.2017.
3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere
trasmessi alla Segreteria Nazionale.
Art. 23 – Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e
regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione
Nazionale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Chiara Altieri Maria De Riggi

 

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c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

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UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
APS
SEDE DI CICCIANO (Napoli)

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27/11/2019

Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto della Sede locale di  CICCIANO  ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione - Sede
1) Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell’Associazione Nazio-nale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2) L’utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3) L’indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.
Art. 2 – Adesioni
1) Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, con-dividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2) Con l’iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3) La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale, comprensi-va della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
4) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
5) Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati “dormienti”. Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.
Art. 3 – Associati
1) Si considerano Associati alla Sede Locale:
a) Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione. Non decadono ma perdono il diritto di voto quando risultano assenti, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive.
b) Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 5 per cento degli Associati fondatori.
c) Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
d) Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
2) Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l’esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati. Le quote associative devono essere approvate prima dell'inizio del nuovo anno accademico. In caso di mancata deliberazione nei tempi stabiliti restano in vigore le quote dell’anno precedente.
3) Tutti gli Associati hanno diritto all’elettorato attivo e passivo
4) Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.
Art. 4 - Assemblee degli Associati
1) La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2) È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati.
3) Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l’elezione degli Organi sociali.
4) Nella convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l’espres-sione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell’identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5) Per quanto riguarda le competenze dell’Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all’art. 8 dello Statuto locale.
Art. 5 – Commissione elettorale
1) Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria -  viene costituita una Commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
a) organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
b) controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo;
c) raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
d) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
e) verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
f) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2) I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.
Art. 6 – Organi e cariche
1) Sono Organi della Sede locale:
a) L’Assemblea degli Associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) L’Organo di controllo
2) Sono Cariche della Sede locale:
a) Il Vice Presidente
b) Il Direttore dei corsi
c) Il Segretario
d) Il Tesoriere
e) I Consiglieri in numero di 5 (cinque).
3) L’Assemblea degli Associati  ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario che può partecipare alle attività del Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
1) La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.
2) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata, con almeno 24 ore di anticipo, a mezzo telefono. Un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo può chiedere la convocazione del Direttivo stesso, proponendo anche l’ordine del giorno. In tal caso il Presidente ha l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla ri-chiesta.
3) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione  di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
4) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
5) Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell’Accademia di Umanità.
6) Ogni componente del Consiglio Direttivo può proporre al Presidente il nominativo di un delega-to, disponibile a collaborare con lui nello svolgimento delle attività programmate. I soci delegati possono partecipare, su  invito del Consiglio Direttivo, alle riunioni del Consiglio stesso, interve-nendo solo sull’argomento inerente la delega e senza prendere parte alle votazioni.
7) Il bilancio di previsione, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio Direttivo, deve essere presentato all’Assemblea degli Associati per l’approvazione nei tre mesi precedenti l’anno accademico a cui il bilancio di previsione è riferito.
8) Al termine di ogni anno accademico, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale tenuto dall’Associazione. La relazione va presentata al Consiglio Direttivo e, una volta ratificata dallo stesso, all’Assemblea degli Associati.
9) I provvedimenti disciplinari  nei confronti degli Associati ordinari sono costituiti da: a) diffida scritta; b) sospensione dalla qualifica e dall’attività di associato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici. Durante il periodo di sospensione, l’Associato perde tutti i diritti sociali. All’Associato titolare di carica è altresì inibita l’attività inerente alla carica stessa per tutto il periodo della sospensione.
Art. 8 – Organo di controllo
1) L’Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti; viene eletto dall’Assemblea degli Associati, anche al di fuori dei propri componenti.
2) Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
3) I componenti dell’Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto.
4) Ai sensi dell’art. 30, c. 5, del D.Lgs. 117/17 almeno uno dei componenti effettivi dell’Organo di controllo deve essere iscritto nell’Albo dei Revisori legali dei conti (art.2397 C.C.).
Art. 9 – Accademia di Umanità
1) L’Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l’azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell’Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l’assistenza sociale, ecc.
Art. 10 – Gruppi di lavoro
1) Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volonta-riato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità.
Art. 11 – Norme didattiche
1) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2) Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3) Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4) Il materiale didattico è a carico dei frequentanti i corsi e i laboratori.
Art. 12 – Docenti
1) La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.
Art. 13 – Assistenti
1) Qualunque Associato della Sede può fare l’Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.
Art. 14 – Autonomia delle Sedi locali
1) Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2) Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipa-zione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell’iscrizione ai laboratori o corsi, dell’Associato della Sede.

 

 

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DURANTE LA VITA ASSOCIATIVA

L’associazione Unitre è un laboratorio continuo di cultura dove si fa educazione, formazione, informazione, si è aperti al sociale ed al territorio, ponte tra le generazioni; ci si diverte, si favorisce la partecipazione nella convivenza tra esperienze e culture diverse.
Il codice etico nasce dall’esigenza di assicurare la civile convivenza nella complessa trama dei rapporti umani e sociali.

I SOCI UNITRE devono sempre dimostrare stile, spirito sportivo e fair play. Qualunque sia l’attività culturale, ludica o sportiva che si svolga nei laboratori didattici, nelle palestre, in sede, compreso i momenti di svago, deve essere sempre intesa come un’occasione di apprendimento, di puro divertimento, di sana competizione, un’opportunità per allargare i propri orizzonti culturali, un momento per mettersi in discussione, per migliorare se stessi e condividere le proprie conoscenze.

IL SOCIO UNITRE deve avere un atteggiamento che sia di esempio, senza mai tradire lo spirito di amicizia che contraddistingue il sodalizio.

IL SOCIO UNITRE deve sempre rispettare le opinioni altrui anche se contrastanti con le proprie, discutendo, confrontandosi, senza mai alzare la voce o utilizzare un linguaggio scorretto ed offensivo.

IL SOCIO UNITRE, nell’ambito delle attività didattiche, culturali, ludiche o di svago, ha l’obbligo di trattare i colleghi di corso, i partners, l’avversario o più genericamente i soci, con rispetto e correttezza.

IL SOCIO UNITRE deve evitare azioni che possano recar fastidio o imbarazzo all’Associazione ed ai suoi soci.

IL SOCIO UNITRE deve rispettare i regolamenti dell’associazione, ogni eventuale osservazione deve essere rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo che ne discuterà e prenderà, se necessario, gli opportuni provvedimenti.

IL SOCIO UNITRE deve ispirare il proprio comportamento al Codice Etico con la consapevolezza che una trasgressione comporta di fatto l’autoesclusione morale dalla vita associativa.

Il DIRETTIVO, si riserva di prendere opportuni provvedimenti che vanno dal richiamo scritto, alla sospensione o, in casi gravi, l’espulsione del sodalizio

 

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
APS
SEDE DI CICCIANO
STATUTO

Approvato dalla Assemblea del  16 ottobre 2019


Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata
1) E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell’UNITRE di CICCIANO, aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.
2) L’Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÁ -  siglabile UNITRE - UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – APS  - SEDE DI  CICCIANO”, con sede in Cicciano (Na).
3) L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Riconoscimento
La Sede locale, avendo ottenuto in data 14/11/2002 prot.n.3449/IMR/s.l. il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
Art. 3 – Finalità e attività
1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale e più  precisamente:
-educare;
-formare;
-informare;
-fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
-promuovere la ricerca;
-aprirsi al sociale e al territorio;
-operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”;
-contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
-promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
2)  L’Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
a) interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3) L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Adesioni
1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
2) Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
4) L’ammissione viene annotata nei libri degli associati. L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda  deve  essere motivata e  il  richiedente può, entro 60 giorni,  chiedere  che  sulla  stessa si pronunci l’Assemblea in occasione  della  prima  convocazione utile.
5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
6) Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione Nazionale.
Art. 5 – Associati - diritti e doveri
1) Sono Associati:
a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede;
b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;
c)  Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all’Associazione per condividerne le attività
2)   Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede  Locale.
a) Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.
b) Hanno diritto all’elettorato passivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.
3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale.
La  decadenza  per  indegnità  è  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  e  deve  essere  ratificata dall’Assemblea generale degli Associati.
Art. 6 – Organi della Sede Locale
Sono Organi della Sede locale:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L’Organo di Controllo.
Art. 7 – Volontari e attività di volontariato
1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17.  Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
2) I volontari possono anche essere associati.
3) I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17.
Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea
1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2) L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i  componenti del Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
3) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5) L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.
6) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti.
7) L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
c) nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.
e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
8) L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Sono ammesse le deleghe come previsto per l’Assemblea ordinaria.
9) L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) modifiche statutarie
b) scioglimento dell’Associazione, ai sensi del successivo art. 20.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) Il Presidente;
b) Il Vice Presidente;
c) Il Direttore dei Corsi;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
2) Al Consiglio Direttivo compete:
a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
b) proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
d) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all’Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea.
3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei  Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il  voto del Presidente, nelle votazioni palesi.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
a) convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
b) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
Art. 11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12 – Il Direttore dei Corsi
1) Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.
Art. 13 – Il Segretario
1) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 14 – Il Tesoriere
1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.
2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.
3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 15 – Organo di Controllo         
1) L’organo di controllo viene eletto dall’Assemblea degli associati anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve  accompagnare il rendiconto gestionale.
2) I componenti l’Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.
Art. 16 – Rendiconto gestionale
1) L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
2) E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3) L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
Art. 17 – Patrimonio
1) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
c) dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 117/17.
d) da rimborsi per convenzioni
e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.
Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
Art. 18 – Gratuità delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
Art. 19 – Libri Sociali
1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
a) libro degli Associati;
b) registro dei Volontari;
c) libro verbali Assemblea degli Associati;
d) libri verbali Consiglio Direttivo;
e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell’organo stesso.
2) Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal  Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che  è garante della conservazione e della riservatezza.  
4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 20 – Scioglimento della Sede Locale
1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
Art. 21 – Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale

Lo Statuto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Nola - al n.2243 serie 39 - in data 20-11-2019.

 

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