UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
APS
SEDE DI CICCIANO (Napoli)
REGOLAMENTO
Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27/11/2019
Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto della Sede locale di CICCIANO ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 1 – Denominazione - Sede
1) Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell’Associazione Nazio-nale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2) L’utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3) L’indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.
Art. 2 – Adesioni
1) Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, con-dividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2) Con l’iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3) La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale, comprensi-va della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
4) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
5) Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati “dormienti”. Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.
Art. 3 – Associati
1) Si considerano Associati alla Sede Locale:
a) Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione. Non decadono ma perdono il diritto di voto quando risultano assenti, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive.
b) Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 5 per cento degli Associati fondatori.
c) Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
d) Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
2) Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l’esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati. Le quote associative devono essere approvate prima dell'inizio del nuovo anno accademico. In caso di mancata deliberazione nei tempi stabiliti restano in vigore le quote dell’anno precedente.
3) Tutti gli Associati hanno diritto all’elettorato attivo e passivo
4) Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.
Art. 4 - Assemblee degli Associati
1) La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2) È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati.
3) Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l’elezione degli Organi sociali.
4) Nella convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l’espres-sione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell’identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5) Per quanto riguarda le competenze dell’Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all’art. 8 dello Statuto locale.
Art. 5 – Commissione elettorale
1) Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una Commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
a) organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
b) controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo;
c) raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
d) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
e) verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
f) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2) I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.
Art. 6 – Organi e cariche
1) Sono Organi della Sede locale:
a) L’Assemblea degli Associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) L’Organo di controllo
2) Sono Cariche della Sede locale:
a) Il Vice Presidente
b) Il Direttore dei corsi
c) Il Segretario
d) Il Tesoriere
e) I Consiglieri in numero di 5 (cinque).
3) L’Assemblea degli Associati ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario che può partecipare alle attività del Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
1) La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.
2) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata, con almeno 24 ore di anticipo, a mezzo telefono. Un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo può chiedere la convocazione del Direttivo stesso, proponendo anche l’ordine del giorno. In tal caso il Presidente ha l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla ri-chiesta.
3) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
4) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
5) Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell’Accademia di Umanità.
6) Ogni componente del Consiglio Direttivo può proporre al Presidente il nominativo di un delega-to, disponibile a collaborare con lui nello svolgimento delle attività programmate. I soci delegati possono partecipare, su invito del Consiglio Direttivo, alle riunioni del Consiglio stesso, interve-nendo solo sull’argomento inerente la delega e senza prendere parte alle votazioni.
7) Il bilancio di previsione, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio Direttivo, deve essere presentato all’Assemblea degli Associati per l’approvazione nei tre mesi precedenti l’anno accademico a cui il bilancio di previsione è riferito.
8) Al termine di ogni anno accademico, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale tenuto dall’Associazione. La relazione va presentata al Consiglio Direttivo e, una volta ratificata dallo stesso, all’Assemblea degli Associati.
9) I provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati ordinari sono costituiti da: a) diffida scritta; b) sospensione dalla qualifica e dall’attività di associato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici. Durante il periodo di sospensione, l’Associato perde tutti i diritti sociali. All’Associato titolare di carica è altresì inibita l’attività inerente alla carica stessa per tutto il periodo della sospensione.
Art. 8 – Organo di controllo
1) L’Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti; viene eletto dall’Assemblea degli Associati, anche al di fuori dei propri componenti.
2) Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
3) I componenti dell’Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto.
4) Ai sensi dell’art. 30, c. 5, del D.Lgs. 117/17 almeno uno dei componenti effettivi dell’Organo di controllo deve essere iscritto nell’Albo dei Revisori legali dei conti (art.2397 C.C.).
Art. 9 – Accademia di Umanità
1) L’Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l’azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell’Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l’assistenza sociale, ecc.
Art. 10 – Gruppi di lavoro
1) Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volonta-riato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità.
Art. 11 – Norme didattiche
1) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2) Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3) Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4) Il materiale didattico è a carico dei frequentanti i corsi e i laboratori.
Art. 12 – Docenti
1) La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.
Art. 13 – Assistenti
1) Qualunque Associato della Sede può fare l’Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.
Art. 14 – Autonomia delle Sedi locali
1) Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2) Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipa-zione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell’iscrizione ai laboratori o corsi, dell’Associato della Sede.