UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
APS
SEDE DI CICCIANO (Napoli)
Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto della Sede locale di CICCIANO ne costituisce
complemento, modificato con delibera del Consiglio Direttivo del 10 febbraio 2025 per adeguarlo
allo statuto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decreto n. 34/154 del 3
agosto 2023.
Art. 1 – Denominazione - Sede
1) Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell’Associazione Nazio-
nale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2) L’utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del
Consiglio Direttivo.
3) L’indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non
costituisce motivo di modifica statutaria.
Art. 2 – Adesioni
1) Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, con-
dividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di
adesione.
2) Con l’iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale,
l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3) La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall’UNITRE,
ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di
adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
4) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
Art. 3 – Associati
1) Si considerano Associati alla Sede Locale:
a) Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
b) Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
c) Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla
Associazione per condividerne le attività.
2) Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio
Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l’esenzione o il
pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
3) Gli Associati hanno diritto all’elettorato attivo e passivo
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4) Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al
Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 20 giorni dalla richie-
sta.
Art. 4 – Perdita della qualifica di associato – Sanzioni
1) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato
versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo
Statuto per l’adesione all’associazione o per causa di morte.
2) Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio direttivo la propria volontà di rece-
dere e contestualmente restituire la
tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire
dalla data di delibera del consiglio direttivo medesimo.
3) Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari, tra cui l’esclusione, il mancato ri-
spetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni o direttive legalmente assunte da-
gli organi preposti dell’associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento
di attività
contrari agli interessi morali o materiali dell’associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti
i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
4) In tali casi il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo associato, potrà adottare
i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non su-
periore a un anno
c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
5) Il Consiglio direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità
della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra
condotta o infrazione. Il Consiglio direttivo dovrà prima contestare per iscritto l’addebito
all’associato così che abbia la possibilità di presentare, nei successivi 30 giorni, allo stesso Consi-
glio direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della propria posizione, con facoltà anche di
chiedere di essere sentito personalmente.
6) All’esito del riesame, in caso di esito negativo di quest’ultimo, o, in mancanze di istanze di rie-
same da parte dell’associato, al termine del periodo i 30 giorni di cui sopra, il provvedimento disci-
plinare potrà essere adottato dal Consiglio direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta
all’associato, il quale, entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probi-
viri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea, che, se non appositamente
convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono
sospesi in pendenza di ricorso.
7) Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall’inizio
dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna
formalità, fatte salve particolari deroghe valutate dal CD
8) Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa an-
nuale versata.
9) Il recesso, l’esclusione, la decadenza dell’associato determinano automaticamente
la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’associazione.
ART. 5- Assemblea degli Associati
1) La partecipazione all’Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli associati,
ognuno con diritto a un voto.
2) E ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, ad un
altro associato. Ogni associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.
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3) Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per le elezioni
degli organi sociali.
4) Nella convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista
l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifi-
ca dell’identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5) Per quanto riguarda le competenze dell’assemblea e le modalità di convocazione si a riferimento
allo Statuto locale
Art. 6- Commissione elettorale
1) Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della
Sede - o in caso di Assemblea
straordinaria - viene costituita una Commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con
funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
a) organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
b) controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo;
c) raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima del-
la data fissata per le elezioni;
d) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
e) verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei
seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
f) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2) I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.
Art. 7 – Organi e cariche
1) Sono Organi della Sede locale:
a) L’Assemblea degli Associati
b) Il Consiglio Direttivo (componenti in numero dispari)
c) Il Presidente
d) L’Organo di controllo (facoltativo vedi art 15 dello statuto)
e) L’ organo di revisione legale (eventuale vedi art 16 dello statuto)
f) Collegio dei probiviri (eventuale vedi art 17 dello statuto)
2) Sono Cariche della Sede locale:
a) Il Vice Presidente
b) Il Direttore dei corsi
c) Il Segretario
d) Il Tesoriere
e) I Consiglieri in numero di 5 (cinque).
Art 8 - Consiglio Direttivo
1) La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizio-
ne di Associato all’Unitre.
2) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione
con un preavviso di otto giorni. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata,
con almeno 24 ore di anticipo, a mezzo telefono. Un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo
può chiedere la convocazione del Direttivo stesso, proponendo anche l’ordine del giorno. In tal caso
il Presidente ha l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla richiesta.
3) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collabora-
zione, oltre che di un vice direttore, di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresen-
tanti delle varie aree di insegnamento.
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4) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente
esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
5) Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell’Accademia di
Umanità.
6) Ogni componente del Consiglio Direttivo può proporre al Presidente il nominativo di un delega-
to, disponibile a collaborare con lui nello svolgimento delle attività programmate. I soci delegati
possono partecipare, su invito del Consiglio Direttivo, alle riunioni del Consiglio stesso, interve-
nendo solo sull’argomento inerente la delega e senza prendere parte alle votazioni.
7) Il bilancio di previsione, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente e il piano didattico redatto dai
Responsabili, devono essere approvati dal CD nei tre mesi precedenti l’anno accademico cui sono
riferiti e devono essere presentati all’Assemblea degli Associati per la ratifica.
8) Al termine di ogni anno accademico il CD approva il Bilancio Consuntivo redatto da Tesoriere e
sottoscritto dal Presidente e la relazione finale redatta dal Presidente coadiuvato dal Segretario. Bi-
lancio e relazione finale saranno presentati all’Assemblea per la ratifica entro tre mesi dall’ appro-
vazione del CD.
Art. 9 Accademia di Umanità
1) L’Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le
attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l’azione didattica della
Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro vo-
lontariato, curano la biblioteca dell’Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musi-
ca, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l’assistenza sociale, ecc.
Art. 10 – Gruppi di lavoro
1) Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volonta-
riato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assi-
stenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità.
Art. 11 – Norme didattiche
1) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con
Docenti diversi.
2) Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3) Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni
tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire,
per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4) Per i corsi e laboratori il Consiglio direttivo può determinare una quota integrativa di partecipa-
zione alle spese di gestione della specifica attività, oltre alla quota associativa locale.
5) Il materiale didattico è a carico dei partecipanti ai corsi ed ai laboratori
Art. 12 – Docenti
1) La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione
di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.
Art. 13 – Assistenti
1) Qualunque Associato della Sede può fare l’Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di
coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento del-
la lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.
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Art. 14 – Autonomia delle Sedi locali
1) Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività
della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2) Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipa-
zione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità,
nell’iscrizione ai laboratori o corsi, dell’Associato della Sede.
Nota aggiuntiva – Organo di controllo
Per la nostra Associazione la nomina dell’Organo di controllo non è obbligatoria ma facoltativa in
quanto non superiamo i limiti indicati nell’art.30 del D.Lgs 117/17:
Art. 30 del D.Lgs 117/17 - Organo di controllo
c. 2. - Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di con-
trollo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguen-
ti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5unità.
c.3. - L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono supera-
ti.
c. 5 - . . . I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.
2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso ci organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devo-
no essere posseduti da almeno uno dei componenti.